Novità e modifiche sulla formazione dei Responsabili ed Addetti alla sicurezza
Nella Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio scorso è stato approvato l’Accordo 128/CSR, che sostituisce integralmente l’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 e che andrà a disciplinare i requisiti della formazione dei Responsabili ed Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, previsti dall’art. 32 c.2 del D.Lgs 81/08. Nel nuovo Accordo, oltre ai requisiti, si regolamentano anche alcuni aspetti relativi alla formazione dei diversi soggetti della sicurezza (datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP, dirigenti, preposti, lavoratori, ecc…).
In questa prima parte, ci occuperemo delle modifiche intervenute sulla formazione di RSPP e ASPP.
RSPP dipendenti e ASPP:
Le modifiche introdotte dall’Accordo, per i percorsi formativi dei responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, riguardano la durata e i contenuti minimi, soprattutto per il modulo B. La distinzione nei tre moduli A, B e C (questo solo per RSPP) è stata, invece, confermata.
Modulo A
- Corso base per le funzioni di RSPP e ASPP, propedeutico agli altri moduli formativi
- Nell’Accordo è stabilita la composizione del contenuto minimo, con unità didattiche/ore, obiettivi formativi e contenuti del modulo.
- Nessuna variazione per la sua durata complessiva, 28 ore escluse le ore per le verifiche di apprendimento finale
- NOVITA’, possibilità di poter svolgere il modulo in modalità FAD
Modulo B
- Modulo riferito al tipo di rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
- Obbligatorio per le funzioni di RSPP e ASPP
- NOVITA’, abolizione dei moduli B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9, che erano da svolgersi in base al codice Ateco aziendale.
- NOVITA’, è stato introdotto un modulo B comune per tutti i settori di produzione, della durata di 48 ore, con successi moduli di specializzazione. Il nuovo modulo B comune è propedeutico ai moduli di specializzazione.
- NOVITA’, i moduli B di specializzazione sono differenziati in base al codice dei settori Ateco:
Moduli B di specializzazione
o Modulo B-SP1, agricoltura e pesca, durata di 12 ore
o Modulo B-SP2, cave e costruzioni, durata 16 or
o Modulo B-SP3, sanità e assistenza sociale residenziale, durata di 12 ore
o Modulo B-SP4, chimico e petrolchimico, durata di 16 ore
Come per il modulo A, la durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.
Modulo C
- Modulo solo per la formazione di RSPP.
- Durata di 24 ore, escluso il tempo per le verifiche di apprendimento finali.
- Nell’Accordo è stabilita la composizione del contenuto minimo, con unità didattiche/ore, obiettivi formativi e contenuti del modulo.
Ogni modulo A, B e C prevede delle prove obbligatorie per la verifica delle conoscenze acquisite, relative alla normativa vigente e alle competenze tecnico-professionali.
Novità: sono stati ampliati i titoli di studio che permettono l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione per i moduli A e B. Nell’Allegato I dell’Accordo è riportato l’elenco completo, col dettaglio delle classi di laurea magistrale e specialistica, i diplomi di laurea vecchio ordinamento, il superamento di esami specifici o i corsi universitari di specializzazione che consentono l’esonero.
Nell’Accordo, inoltre, sono stati elencati i soggetti formatori, riconosciuti ope legis, che possono formare gli RSPP e gli ASPP, e i sistemi di accreditamento. I docenti, per poter svolgere questi percorsi formativi, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013. Nell’organizzazione dei corsi, si dovranno indicare il responsabile del progetto, i docenti, dovrà essere rispettato il limite massimo di 35 partecipanti ed essere frequentati almeno nel 90% delle ore previste.
Per quel che riguarda i datori di lavoro che possono svolgere la funzione di Responsabile diretto del Servizio di Prevenzione e Protezione, avendone i requisiti, potranno effettuare la formazione esclusivamente al proprio personale (lavoratori, dirigenti e preposti) anche senza essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto sopra citato, rispettando modalità e programmi previsti dall’Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011.
Il comma 12.2 dell’Accordo, chiarisce finalmente un aspetto molto importante sul datore di lavoro e la sua formazione come RSPP in base ai macrosettori Ateco dell’azienda.
“Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella dl cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro e tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori.
Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti un livello di rischio medio o alto.”
Novità: i percorsi formativi svolti in vigenza dell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, sono ritenuti ancora validi, specificando che per gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso, non si dovrà integrare il percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo. Verrà, inoltre, riconosciuta la loro formazione pregressa in caso di passaggio ad altro settore produttivo, con l’accettazione dei crediti formativi.
Nuove indicazioni anche per l’aggiornamento periodico delle figure di RSPP e ASPP. L’Accordo definisce le ore minime complessive, distinguendole in base al ruolo svolto in questo modo:
- ASPP: 20 ore nel quinquennio
- RSPP: 40 ore nel quinquennio
L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, con la specifica che il numero di ore non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo, quindi 10 ore per ASPP e 20 ore per RSPP.
L’entrata in vigore del provvedimento è prevista entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In prima applicazione e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore possono essere ancora avviati corsi di formazione Rspp e Aspp che seguano l’Accordo del 2006