Scaduti gli aggiornamenti per gli operatori della sicurezza
L’11 gennaio è scaduto il primo quinquennio dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, “Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Rep. Atti n. 221/CSR) (G.U. n. 8 del 11/01/2012)”.
Nell’Accordo vengono fornite precise indicazioni, sulla periodicità e sulla durata che devono avere gli aggiornamenti della sulla sicurezza per dirigenti, preposti e lavoratori. Per questi ultimi, l’aggiornamento dovrà essere quinquennale, con una durata minima di 6 ore, indipendentemente dai livelli di rischi (basso, medio e alto), indicati nell’Accordo Stato Regioni 21/12/11.
Anche i dirigenti ed i preposti dovranno svolgere un aggiornamento quinquennale, come previsto dal comma 7 dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08, sempre di durata minima di 6 ore, in relazione ai ruoli svolti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
In caso di mancato aggiornamento, sono previste sanzioni per il datore di lavoro.