Disposta la verifica della formazione per il datore di lavoro e dirigenti dell’impresa affidataria
In riferimento al Piano di sicurezza e di coordinamento, l’art. 100, c. 6-bis del D.Lgs. 81/08 stabilisce che “il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti all’art.97 co 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 si applica l’art. 118, co. 4, secondo periodo, del medesimo D.Lgs”.
Basandosi su tali disposizioni, la Commissione interpelli, nella serie del 12 maggio 2016, risponde all’istanza ricevuta per le modalità con le quali garantire l’attuazione degli obblighi del datore di lavoro, ai sensi del sopra citato art. 100.
La richiesta, nel dettaglio, era su come il committente, o il responsabile dei lavori, “possono assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente:
il datore di lavoro;
i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008”.
La Interpelli si riferisce anche alla disposizione dell’art 90 del Testo Unico, che stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti ad effettuare la “verifica tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi”, secondo le modalità indicate nell’allegato XVII del Testo Unico.
Il legislatore non stabilisce il livello minimo di formazione degli addetti all’attuazione dell’art. 97, e di conseguenza la Commissione conclude che spetta al committente o al responsabile dei lavori:
1- acquisire “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”;
2- verificare “l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione, o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria”.