Formazione degli incaricati della sicurezza – Ulteriori novità
L’Accordo approvato in Conferenza Stato Regioni del 7 luglio scorso, come illustrato nei precedenti articoli, oltre a disciplinare la formazione per RSPP e ASPP, ha introdotto nuove disposizioni che modificheranno gli Accordi del 21 dicembre 2011 per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza sul lavoro, ex art.34 commi 2 e 3 e ex art.37 comma 2 del D.Lgs. 81/08, e gli Accordi 22 febbraio 2012 ex articolo 73, per quanto riguarda le attrezzature da lavoro.
E’ importante segnalare che l’Accordo entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, in via transitoria, per un anno dalla sua entrata in vigore, i corsi per RSPP e ASPP potranno ancora svolgersi secondo quanto previsto dall’ accordo del 26 gennaio 2006.
Nell’allegato IV dell’Accordo, viene spiegato un modello utile alla tenuta della documentazione relativa all’avvenuta formazione, il libretto formativo del cittadino.
Anche i requisiti dei docenti hanno subito delle variazioni, ed è bene ricordale: i corsi potranno essere tenuti solo da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m – bis), del d.lgs81/08. La qualifica riguarda tutti i docenti coinvolti. In precedenza, tale requisito era previsto solo per la formazione generale, specifica, dirigenti, preposti, ora è estesa a tutte le materie riguardanti la sicurezza del lavoro tranne primo soccorso ed antincendio.
Altri soggetti della sicurezza, disposizioni integrative:
L’Accordo prevede una serie di disposizioni integrative e correttive per disciplinare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nell’allegato V dell’Accordo, una tabella riassume in dettaglio tutti i criteri della formazione dei soggetti con ruoli in materia di prevenzione, indicando per ogni corso: durata, requisiti docenti, modalità di somministrazione e di verifica, numero massimo di partecipanti e necessità aggiornamento.
Novità: di rilevante importanza è la definizione dei crediti formativi nel caso in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, del tutto o solamente in parte, a corsi svolti in precedenza. Nell’allegato III dell’Accordo sono riportate una serie di tabelle esplicative. Gli esoneri, quindi, sono possibili quando lo stesso soggetto deve frequentare diversi corsi per la sicurezza, relativi a diverse figure. Per esempio, un RLS formato avrà l’esonero totale per la partecipazione al corso per lavoratori solamente per la sua Parte Generale (4 ore), mentre dovrà frequentare tutto il corso relativo alla formazione specifica.
Gli esoneri, che possono essere sia totali che parziali, sono illustrati in una dettagliata tabella nell’allegato III, e si riferiscono a tutti i soggetti della sicurezza, sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento.
In tema di aggiornamento, è importante ricordare che per gli RLS è sempre annuale, senza distinzione per le aziende con meno di 15 lavoratori.
Per quel che riguarda la somministrazione di lavoro, l’Accordo specifica che la formazione dei lavoratori deve essere effettuata a carico del somministratore, il quale dovrà informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute collegati alle attività produttive, nonché formarli ed addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività per la quale essi vengono assunti. Nel contratto di somministrazione, si potrà comunque prevedere, che tale obbligo venga soddisfatto dall’utilizzatore.
In ultimo, tra le altre novità segnaliamo che la consegna degli attestati può essere fatta anche direttamente ai corsisti, e non più per il tramite dell’azienda o del datore di lavoro; l’esonero della formazione per i lavoratori del Medico competente dipendente d’azienda; le modifiche all’accordo attrezzature del 22 febbraio 2012 per quanto riguarda la formazione pregressa.