Nuove disposizioni sulla Formazione a Distanza (FAD)
L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio ha apportato modifiche e novità anche nella somministrazione della formazione in modalità FAD. Nella premessa, si precisa che lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento, in tale modalità, è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni e dalla contrattazione collettiva, ove previsto, con le procedure disciplinate dall’Accordo, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II.
L’Allegato II, quindi, sostituisce completamente l’Allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011, e definisce i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione e dell’aggiornamento in modalità FAD. Al suo interno, vengono definite le specifiche di carattere organizzativo e tecnico, i profili di competenza per la gestione didattica e tecnica, e i criteri per la redazione del documento progettuale di ogni corso; la scheda progettuale, dovrà essere resa disponibile al discente che, all’atto dell’iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.
Nel comma 12.7 del nuovo Accordo, si specifica che le aziende a rischio basso, identificate nell’allegato II dell’Accordo del 21.12.2011, potranno ricorrere alla modalità FAD per l’erogazione della formazione specifica dei propri lavoratori dipendenti (come disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08). E’ quindi consentita la modalità FAD, sia per il corso di formazione generale che per il corso di formazione specifica dei lavoratori a basso rischio.
Novità: è possibile l’utilizzo della formazione in FAD anche per la formazione specifica dei lavoratori che, indipendentemente dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche solo temporanea, nei reparti produttivi.
Invariata, invece, la modalità di formazione specifica per gli altri livelli di rischio, per i quali continua a non essere prevista in FAD.
Per quanto riguarda altri corsi, è stata vietata la modalità di somministrazione in FAD:
- Formazione ed aggiornamento antincendio rischio basso
- Formazione ed aggiornamento primo soccorso, nemmeno parzialmente
- Formazione ed aggiornamento per RLS
In merito alla FAD sono cambiate anche alcune regole sulle modalità di erogazione, aggiungendo dei requisiti, sia tecnici che organizzativi.
Requisiti tecnici:
- maggiore controllo sulle presenze e sui log degli eventi
- materiali didattici suddivisi in piccoli moduli
- presenza della scheda progettuale
Requisiti organizzativi:
- maggiore disponibilità di un Mentor/Tutor e di un help desk
- indicazione del nominativo del Responsabile scientifico e del Docente e verifica dei requisiti