Obbligo di aggiornamento per RSPP Datore di Lavoro entro gennaio 2017
I datori di lavoro con funzione di RSPP, che hanno frequentato i corsi di formazione ai sensi dell’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni dell’11 gennaio 2012, dovranno obbligatoriamente frequentare un corso di aggiornamento entro l’11 gennaio 2017 per poter mantenere la formazione pregressa e, conseguentemente, continuare a svolgere l’incarico di RSPP.
La durata minima dei corsi di aggiornamento varia a seconda della classificazione del rischio delle attività, in base al codice ATECO 2007 dell’azienda (individuabile all’interno della Visura Camerale o del Documento di Valutazione dei Rischi-DVR), rispettivamente secondo i seguenti profili:
- 6 ore per il rischio basso
- 10 ore per il rischio medio
- 14 ore per il rischio alto
La tabella di Corrispondenza Rischio permetterà di individuare il tipo di rischio aziendale.
I contenuti del corso di aggiornamento affronteranno le seguenti tematiche: approfondimenti tecnici ed organizzativi; approfondimenti giuridici e normativi; sistemi di gestione aziendale e relativi processi organizzativi; individuazione e distinzione delle fonti di rischio; tecniche di comunicazione per informare e formare i propri lavoratori su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In caso di mancato aggiornamento entro la scadenza indicata, il datore di lavoro non potrà più svolgere la funzione di RSPP all’interno della propria azienda, ed i documenti firmati in qualità di RSPP non risulteranno più conformi, andando incontro alla sanzione che prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o ad un’ammenda da 2740,00 € a 7014,00 €; potrà riprendere la propria funzione solamente dopo lo svolgimento del corso di formazione completo.